Seleziona una pagina

GDPR Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016 art.53

Art. 53 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

GDPR Condizioni generali per i membri dell’autorità di controllo

1.   Gli Stati membri dispongono che ciascun membro delle rispettive autorità di controllo sia nominato attraverso una procedura trasparente:

dal rispettivo parlamento;

dal rispettivo governo;

dal rispettivo capo di Stato; oppure

da un organismo indipendente incaricato della nomina a norma del diritto dello Stato membro.

2.   Ogni membro possiede le qualifiche, l’esperienza e le competenze, in particolare nel settore della protezione dei dati personali, richieste per l’esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri.

3.   Il mandato dei membri cessa alla scadenza del termine o in caso di dimissioni volontarie o di provvedimento d’ufficio, a norma del diritto dello Stato membro interessato.

4.   Un membro è rimosso solo in casi di colpa grave o se non soddisfa più le condizioni richieste per l’esercizio delle sue funzioni.

Compila il forum ed entra in contatto con noi

Un Consulente verrà presso la tua azienda, potrai discutere con un professionista qualificato per aiutarti a comprendere tutte le dinamiche e le condizioni dei servizi che promoviamo. Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016 Testo in Italiano, oggetto e finalità’ del nuovo regolamento in vigore dal 25 maggio 2018