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GDPR Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016 art.62

Art. 62 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

GDPR Operazioni congiunte delle autorità di controllo

1.   Se del caso, le autorità di controllo conducono operazioni congiunte, incluse indagini congiunte e misure di contrasto congiunte, cui partecipano membri o personale di autorità di controllo di altri Stati membri.

2.   Qualora il titolare del trattamento o responsabile del trattamento abbia stabilimenti in vari Stati membri o qualora esista la probabilità che il trattamento abbia su un numero significativo di interessati in più di uno Stato membro un impatto negativo sostanziale, un’autorità di controllo di ogni Stato membro in questione ha il diritto di partecipare alle operazioni congiunte. L’autorità di controllo che è competente conformemente all’articolo 56, paragrafo 1, o all’articolo 56 paragrafo 4, invita l’autorità di controllo di ogni Stato membro interessato a partecipare all’operazione congiunta in questione e risponde senza ritardo alle richieste di partecipazione delle autorità di controllo.

3.   Un’autorità di controllo può, in conformità del diritto degli Stati membri e con l’autorizzazione dell’autorità di controllo ospitata, conferire poteri, anche d’indagine, ai membri o al personale dell’autorità di controllo ospitata che partecipano alle operazioni congiunte o consentire ai membri o al personale dell’autorità di controllo ospitata, nella misura in cui il diritto dello Stato membro dell’autorità di controllo ospite lo permette, di esercitare i loro poteri d’indagine in conformità del diritto dello Stato membro dell’autorità di controllo ospitata. Tali poteri d’indagine possono essere esercitati unicamente sotto il controllo e in presenza di membri o personale dell’autorità di controllo ospite. I membri o il personale dell’autorità di controllo ospitata sono soggetti al diritto dello Stato membro dell’autorità di controllo ospite.

4.   Qualora, in conformità del paragrafo 1, il personale di un’autorità di controllo ospitata operi in un altro Stato membro, lo Stato membro dell’autorità di controllo ospite si assume la responsabilità del suo operato, compreso l’obbligo di risarcimento, per i danni causati da detto personale nel corso delle operazioni, conformemente al diritto dello Stato membro nel cui territorio esso opera.

5.   Lo Stato membro nel cui territorio sono stati causati i danni risarcisce tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dal proprio personale. Lo Stato membro dell’autorità di controllo ospitata il cui personale ha causato danni a terzi nel territorio di un altro Stato membro rimborsa integralmente a tale altro Stato membro importi corrisposti agli aventi diritto per conto di detti terzi.

6.   Fatto salvo l’esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi e fatta eccezione per il paragrafo 5, ciascuno Stato membro rinuncia, nel caso previsto al paragrafo 1, a chiedere a un altro Stato membro il risarcimento dei danni di cui al paragrafo 4.

7.   Qualora sia prevista un’operazione congiunta e un’autorità di controllo non si conformi entro un mese all’obbligo di cui al paragrafo 2, seconda frase, del presente articolo, le altre autorità di controllo possono adottare misure provvisorie nel territorio del loro Stato membro ai sensi dell’articolo 55. Si considera, in tal caso, che urga intervenire ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 1, e che siano necessari un parere o una decisione vincolante d’urgenza da parte del comitato a norma dell’articolo 66, paragrafo 2.

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